Per l'Imu non versata c'è la strada del ravvedimento
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 19 giugno 2012
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Il primo appuntamento con la nuova imposta municipale sugli immobili (Imu) è ormai accantonato; i prossimi round sono fissati per settembre – per i possessori della prima casa che hanno scelto le 3 rate – e per dicembre – per il pagamento del saldo.
Se l'acconto versato è errato nella determinazione, l'Amministrazione finanziaria non applicherà sanzioni o interessi.
Per coloro che non hanno adempiuto al versamento entro il 18 giugno, possono accedere al ravvedimento operoso nelle sue 3 diverse forme: sprint, breve e lungo. Il primo, da utilizzare per ritardi non superiori a 15 giorni, consente di regolarizzare la posizione pagando solo lo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Con il ravvedimento breve, da eseguire dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, si prevede l'applicazione di una sanzione del 3% più gli interessi legali (2,5%).
Infine, mediante il ravvedimento lungo, che consente di regolarizzare la posizione entro un anno dalla commissione della violazione, si va incontro alla sanzione nella misura del 3,75% e gli interessi legali.
APPROFONDIMENTO
- ItaliaOggi, p. 28 - Imu, il ravvedimento è variabile - Trovato - www.anclsu.com
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Penalità senza codice in F24 per l'Imu in ritardo – Morina - rassegnastampa.gabetti.it
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