Per l’immobile delle società il privato paga il Registro

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La risoluzione agenziale n. 10 di ieri ha chiarito - rispondendo ad un'istanza di interpello di un curatore fallimentare - che le vendite giudiziarie di immobili effettuate al termine di una procedura esecutiva a carico di una società immobiliare (in seguito dichiarata fallita), ma eseguita verso terzi proprietari, soggetti privati, non è assoggettabile ad Iva, bensì ad imposta proporzionale di registro.
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