Per le società “madri e figlie” soglia ridotta

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La principale modifica introdotta dallo schema di dlgs approvato ieri dal Consiglio dei ministri – di recepimento della direttiva 2003/123/CE, con cui ha modificato la direttiva cosiddetta “madri e figlie” – riguarda la riduzione, con decorrenza al 1° gennaio 2005, dal 25 al 20% della soglia minima di partecipazione al capitale della società che eroga il dividendo, conformemente con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. La soglia è ridotta al 15% per gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2007 e al 10% per quelli distribuiti dal 1° gennaio 2009.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Madri figlie, esenzione più difficili – Felicioni

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