Per le società di comodo sterilizzata la “Pex”

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Le obbligazioni e gli strumenti finanziari diversi dalle azioni come pure le partecipazioni in società di persone vanno esclusi dal calcolo dell’ammontare dei ricavi minimi delle società non operative da assoggettare al coefficiente del 15 anzichè del 2%. Da qui l’esigenza di un aggiornamento degli elementi patrimoniali soggetti al coefficiente meno elevato del 2 per cento. L’emendamento governativo alla disciplina delle società di comodo, con il quale si evince l’esclusione delle partecipazioni Pex dal calcolo della percentuale per stabilire la soglia minima dei ricavi, chiarisce il problema dei gruppi in cui le partecipate immobilizzate non distribuiscono i dividendi. In particolare, ci si riferisce alle start-up e alle altre società che puntano allo sviluppo attraverso il reinvestimento degli utili nel processo produttivo. La modifica presentata, oltre a risolvere il problema delle società di persone, non lascia spazio a eventuali incertezze circa il destino delle partecipazioni Pex, che non rientrando nei beni elencati all’articolo 85, comma 1, lettera c), è da ritenere che restino fuori dall’ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo poichè l’elenco degli elementi di riferimento è da considerarsi completo.

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