Per le Snc estinzione a liquidazione chiusa

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Circa il trasferimento di un bene immobile, strumentale per natura, avvenuto con aggiudicazione al pubblico incanto, successivamente alla cancellazione dal Registro delle imprese della società di persone proprietaria, la risoluzione 105/E/2009 di ieri sostiene come l’atto formale di cancellazione di una società di persone abbia natura dichiarativa, non costitutiva. Derivandone che l’estinzione della società si ha solo alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti. Per le società di capitali l’atto formale di cancellazione ha, invece, efficacia costitutiva e ne determina l’estinzione. Sulle imposte indirette applicabili al trasferimento è deciso che alla cessione dell’immobile ad un privato – che è imponibile IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 8-ter, lettera c) del Dpr 633/72 - s’applichino l’imposta di registro in misura fissa, quella ipotecaria del 3 per cento e la catastale dell’1.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Immobile all’asta con Iva - Ricca

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