Per le leggi regionali una sanatoria a termine
Pubblicato il 27 gennaio 2007
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In risposta ad un interpello, in data 26 gennaio 2007, l’agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione n. 10/E in cui si legge che sono legittime e vanno pertanto applicate le leggi regionali, difformi dalla normativa statale, emanate in forza della disposizione di sanatoria di cui all’articolo 2, comma 22, legge n. 350/2003. Anche se si tratta di leggi regionali dichiarate incostituzionali prima dell’entrata in vigore della disposizione sanatoria. Pertanto, secondo l’Agenzia, è salva l’esenzione Irap per il Comitato che ha organizzato i giochi olimpici invernali di Torino 2006 dapprima dichiarata incostituzionale, ma sanata da una successiva legge statale. La conclusione delle Entrate è che la norma di sanatoria vale per tutte le leggi regionali adottate al di fuori dei limiti della disciplina statale, incluse quelle già dichiarate illegittime prima della norma stessa.
- ItaliaOggi, p. 40 – Rifiuti, bocciati i limiti regionali – Frontoni
- ItaliaOggi, p. 41 – Giochi olimpici di Torino, si conferma l’esenzione Irap per l’organizzatore - Felicioni
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