Per la diffida degli ispettori campo di applicazione più largo
Pubblicato il 24 marzo 2006
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È già stata firmata dal ministro Maroni, la circolare che afferma l’obbligatorietà del provvedimento di diffida che l’ispettore è tenuto ad adottare – ex articolo 13 del Dlgs 124/04 – prima dell’atto di contestazione o di notificazione di un illecito amministrativo. Infatti, la diffida è condizione necessaria per procedere all’applicazione di sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza sociale: la mancanza del provvedimento rappresenta un vizio di carattere procedimentale che determina la nullità di tutti gli atti successivi. La circolare amplia il campo d’applicazione della diffida rispetto alla circolare n. 24 del 24 giugno 2004, estendendo l’obbligatorietà della diffida a “tutti i comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente dall’istantaneità della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, sempre che non si tratti di violazione di norme a diretta tutela dell’integrità psico-fisica e della moralità del lavoratore”. Nell’articolo vengono esaminati i limiti e gli effetti della diffida.
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