Per Italia e Svizzera contributi pro quota

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L’Inps, con la circolare n. 138 del 28 novembre 2006, detta i criteri per l’applicazione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale tra i 25 Stati dell’Unione europea e svizzera, nonché quelli per l’applicazione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale tra i 25 Stati dell’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e specifico, secondo l’accordo con sulla libera circolazione delle persone (in vigore dal 1° giugno 2002) ed il protocollo all’accordo (in vigore dal 1° aprile 2006), i soggetti che svolgono contemporaneamente un lavoro come dipendente in Italia ed un’attività come lavoratore autonomo in Svizzera, e viceversa, sono sottoposti sia alla legge italiana che alla legge svizzera, quindi devono versare i contributi sociali per le attività praticate in ciascuno Stato. Restano esclusi da tale accordo sulla libera circolazione delle persone l’Islanda, il Liechtenstein e , a decorrere dal 1° aprile 2006 si applicano tra i 25 Stati dell’Unione europea e anche le disposizioni del regolamento Cee n. 1408/71 sulla determinazione della legislazione applicabile.

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