Per il riscatto della laurea niente disdetta

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L’Inps, con messaggio n. 22427/2008, ha precisato che non è possibile rinunciare al riscatto della laurea, il cui periodo contributivo sia stato accreditato in seguito al versamento totale del relativo onere. L’Istituto spiega che ciò dipende dalla natura aleatoria del negozio di riscatto, che impedisce che vicende successive o diverse e posteriori possano portare a rescindere il contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità del soggetto. Anche la Cassazione ha rilevato che nessuna disposizione di legge prevede la possibilità di revoca o rinuncia al riscatto del periodo di corso legale di laurea già perfezionato. Tutto ciò in maniera coerente con la funzione stessa del contratto che è quella di incrementare l’anzianità contributiva.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – Riscatto vincolante - Leonardi

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