Per il “reverse charge” vincolo di codice attività

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Ieri, il sottosegretario all’Economia, Lettieri, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, ha precisato che l’applicazione del reverse charge prevede che il subappaltatore ed il proprio committente “svolgano la loro attività utilizzando uno dei codici indicati nella sezione F delle tabelle Atecofin (2004)”. Assumono importanza, così, anche i codici dell’impresa committente, che senza chiarimenti in merito fino ad oggi erano stati considerati ininfluenti. Le operazioni svolte occasionalmente, non dovendo essere comunicate all’Agenzia, non rientrano tra quelle su cui si applica l’inversione contabile. 

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