Per gli studi targhe “libere”
Pubblicato il 17 gennaio 2007
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Con due sentenze in materia professionale, di Cassazione ha accolto le ragioni di due professionisti nei confronti dei propri Albi professionali, rispettivamente sul libero esercizio della pubblicità informativa e sull’irrogazione di sanzioni disciplinari. Con la sentenza n. 652 del 15 gennaio i giudici di piazza Cavour affermano che i professionisti potranno “reclamizzare” la propria attività senza particolari restrizioni sui contenuti di merito delle targhe pubblicitarie, fatte salve le norme sulla correttezza e il decoro professionale. Con la seconda sentenza, la n. 834 del 16 gennaio, i giudici hanno invece accolto le motivazioni di un altro professionista (un medico), a cui era stata irrogata la sanzione di interdizione per un anno dall’attività professionale. Secondo , l’indebito comportamento deve presupporre che dietro vi sia stato dolo specifico. Pertanto, le commissioni disciplinari che devono giudicare i comportamenti scorretti in capo all’iscritto possono applicare sanzioni solo se dietro l’illecito è provato il dolo.
- ItaliaOggi, p. 41 – Ordini, la pubblicità va agevolata – Alberici
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