Per cause di forza maggiore salve le agevolazioni prima casa

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Commissione tributaria provinciale di Pisa. Sentenza n. 5 del 26 gennaio 2009: annullando l’avviso di liquidazione con il quale si revocavano le agevolazioni prima casa e si recuperavano le imposte, la Ctp ha decretato come queste agevolazioni permangano quando, per “forza maggiore” (assenza del collegamento degli scarichi al sistema fognario pubblico, circostanza non nota al momento dell’acquisto, da considerare perciò causa di “forza maggiore”), l’interessato sia impossibilitato a trasferire la propria residenza nell’immobile destinato a civile abitazione entro diciotto mesi (termine ritenuto perentorio dal Fisco), come dichiarato nell’atto d’acquisto. L’immobile privo delle condizioni igieniche di abitabilità impedisce il trasferimento della residenza, producendo la causa di “forza maggiore” riconosciuta nella imprevedibilità e inevitabilità non imputabili alla parte obbligata.
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