Pensioni. A dicembre il super assegno
Pubblicato il 17 novembre 2023
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Sarà un assegno ricco quello che arriverà ai pensionati con la rata di pensione di dicembre 2023.
L’INPS ha completato le operazioni di conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023, anticipato a dicembre 2023 dal cd. decreto anticipi.
Ma non solo. L’Istituto, con la rata di dicembre 2023, metterà in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro e la seconda tranche della c.d. quattordicesima per l’anno 2023.
Le indicazioni sono contenute nel messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023 in cui l’INPS descrive tutte le operazioni effettuate.
Conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023
Anticipato sulla rata di pensione di dicembre 2023 il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023, da effettuarsi, a regime, sulla rata di gennaio dell’anno successivo (per il 2023, sulla rata di gennaio 2024).
L’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, cd. decreto Anticipi, prevede infatti l’anticipo del conguaglio alla mensilità di dicembre 2023.
Il conguaglio rispetto all’importo mensile corrisposto, in via provvisoria, dal mese di gennaio 2023 è stato operato sulla base della variazione percentuale definitiva rilevata dall’Istat e pari al +8,1% per l’anno 2022.
Le operazioni di conguaglio hanno interessato tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per un totale di 21 milioni di prestazioni.
Dal 1° gennaio 2023, l’importo del trattamento minimo mensile è pari 567,94 (7.383,22 annui).
NOTA BENE: Sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante, utilizzato anche per la tredicesima mensilità nonché gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro.
Valori definitivi per l’anno 2023
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
||
da |
a |
Importo garanzia |
|||
Fino a 4 volte il TM |
100 |
8,100% |
- |
2.101,52 |
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
|
2.101,52 |
2.125,41 |
2.271,74
|
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
85 |
6,885% |
2.101,53 |
2.626,90 |
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
|
2.626,90 |
2.692,18 |
2.807,76 |
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
53 |
4,293% |
2.626,91 |
3.152,28 |
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
|
3.152,28 |
3.167,04 |
3.287,61 |
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM |
47 |
3,807% |
3.152,29 |
4.203,04 |
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
|
4.203,04 |
4.236,09 |
4.363,05 |
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM |
37 |
2,997% |
4.203,05 |
5.253,80 |
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
|
5.253,80 |
5.274,54 |
5.411,26 |
Oltre 10 volte il TM |
32 |
2,592% |
5.253,81 |
- |
|
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi parziali, ciechi assoluti, sordi, pensione sociale, assegno sociale)
Importi dal 1° gennaio 2023 |
Invalidità civile |
Pensione sociale |
Pensione sociale senza aumenti |
Assegno sociale senza aumenti |
Assegno sociale |
mensile |
316,25 |
417,85 |
323,75 |
412,93 |
507,03 |
annuo |
4.111,25 |
5.432,05 |
4.208,75 |
5.368,09 |
6.591,39 |
Importi dal 1° gennaio 2023 |
Ciechi assoluti non ricoverati |
Ciechi assoluti ricoverati |
Ciechi parziali |
Ciechi civili con solo assegno a vita |
Sordi |
mensile |
342,01 |
316,25 |
316,25 |
234,72 |
316,25 |
annuo |
4.446,13 |
4.111,25 |
4.111,25 |
3.051,36 |
4.111,25 |
Importo aggiuntivo
Sempre sulla rata di pensione di dicembre 2023 verrà pagato l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (articolo 70 della legge n. 388/2000 e circolare n. 68 del 20 marzo 2001).
L’INPS, con il messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023, rende noto che lo riceveranno oltre 346.000 beneficiari.
Si ricorda che l’importo aggiuntivo spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
L’importo, pertanto, non spetta invece alle prestazioni non qualificate come pensioni (come ad esempio, l’Ape sociale), sulle pensioni di vecchiaia in cumulo e su altre pensioni elencate dall’Istituto nel citato messaggio.
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
- se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 11.074,83 euro (1,5 volte il TM x 13)
- se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 22.149,66 euro (3 volte il TM x 13)
NOTA BENE: Il limite reddituale è stato determinato in base all’indice di perequazione definitivo pari al +8,1%.
Quattordicesima. Seconda tranche
Con la rata di dicembre verrà infine corrisposta la seconda tranche della c.d. quattordicesima (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023).
La prima è stata erogata nel mese di luglio 2023
L’INPS fa presente che la somma aggiuntiva è stata riconosciuta a oltre 150.000 beneficiari.
ATTENZIONE: Chi compie 64 anni (è il requisito anagrafico per l’accesso al beneficio) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023) e chi è divenuto titolare di pensione nel corso del 2023 otterrà la seconda tranche della quattordicesima sulla mensilità di dicembre 2023 solo ove sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste.
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