Pensione anticipata per lavoratori precoci: nuovi termini per la domanda

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Pensione anticipata per lavoratori precoci: nuovi termini per la domanda

Con il messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025, l'INPS ha comunicato che il Collegato Lavoro (articolo 29, legge 13 dicembre 2024, n. 203) ha modificato i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, uniformandoli ai termini previsti per l’indennità di APE sociale.

Pensione anticipata per lavoratori precoci: cosa prevede il Collegato Lavoro

L’articolo 29, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, introduce una modifica significativa per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

In particolare, viene stabilita l’uniformazione di tali termini a quelli previsti per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE sociale, come disciplinato dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Pensione anticipata per lavoratori precoci: nuovi termini per le domande

A partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato lavoro) le domande per il riconoscimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

  • 31 marzo;

  • 15 luglio;

  • 30 novembre di ciascun anno.

Il comma 2 dello stesso articolo 29 della legge n. 203 del 2024 stabilisce che tali domande potranno essere accolte solo se, all’esito delle attività di monitoraggio, sussistono le risorse finanziarie necessarie per coprire i relativi oneri.

Pensione anticipata per lavoratori precoci: nuovi termini per l'istruttoria 

L'INPS, con il messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025, rende noto che sono stati modificati anche i termini entro cui l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico. Le comunicazioni verranno effettuate nei seguenti termini:

  • entro il 30 giugno per le domande presentate entro il 31 marzo dello stesso anno;

  • entro il 15 ottobre per le domande presentate entro il 15 luglio dello stesso anno;

  • entro il 31 dicembre per le domande presentate dopo il 15 luglio ma entro il 30 novembre dello stesso anno.

Le domande presentate oltre i termini previsti per il 31 marzo e il 15 luglio, ma comunque entro il 30 novembre, saranno considerate solo se, dopo le verifiche e il monitoraggio delle risorse disponibili, risultano fondi sufficienti a garantirne la copertura.

Nel caso in cui l’onere finanziario, anche valutato in via prospettica, risulti superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvederà all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento. Tale individuazione avverrà secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 e dall’articolo 11 del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87. In questi casi, si procederà anche al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti esclusi.

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