Pensione ai superstiti studenti: nuovi chiarimenti

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Pensione ai superstiti studenti: nuovi chiarimenti

Come ricordato dal messaggio INPS n. 4413 del 7 novembre 2017, la legge riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli:

  • che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età, indipendentemente dallo status di studente;
  • che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, fino a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, se frequentano l'Università.

Diventa quindi necessario per l’Istituto verificare che il superstite maggiorenne frequenti un percorso di studio ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario.

In caso di percorsi di istruzione e formazione professionale in Italia, qualora il superstite sia iscritto a scuole paritarie, le Direzioni regionali dell’Istituto verificheranno presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica relativamente all’anno d’interesse.

Il messaggio si sofferma sulle tipologie di accertamento che l’Istituto effettuerà in caso di:

  • percorsi di istruzione e formazione professionale in Italia e all’estero;
  • percorsi di formazione accademica in Italia e all’estero;

nonché sulla documentazione che va presentata.

Ad ogni modo, il messaggio n. 4413/17 evidenzia che è utile per ottenere la pensione:

  • la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di cui al decreto legislativo n. 226/2005, di durata triennale e quadriennale, in quanto tali percorsi fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione;
  • l’iscrizione ai Conservatori di musica in quanto la stessa, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari;
  • l’iscrizione ad Istituti Tecnici superiori previsti dalla legge n. 40/2007, equiparati all’iscrizione ai corsi universitari.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 22 giugno 2016 – Pensione superstiti a figli studenti – Schiavone

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