Pensionati esteri in Italia: imposta sostitutiva per comuni interessati dal sisma del 2009
Pubblicato il 31 marzo 2022
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La legge di conversione del Decreto Sostegni-ter è intervenuta variando la norma che prevede l’opzione per un'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
Infatti, l’articolo 6-ter del Dl n. 4/2022, convertito, è andato a modificare l’articolo 24-ter del Tuir. Questo, prima del ritocco, prevedeva che i titolari dei redditi da pensione estera, persone fisiche, se trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono esercitare l’opzione per l’applicazione ai redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, di un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
Titolari di pensione estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno: novità
Come è intervenuto il Sostegni-ter su tale disciplina?
L’articolo 6-ter suddetto ha disposto l’applicazione della disciplina citata anche per il trasferimento della residenza “in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti”.
Quindi, viene agevolato il trasferimento dei detti soggetti anche in comuni colpiti dal sisma del 2009 e si è ampliato l’ambito territoriale, togliendo il limite dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Requisiti per esercitare l’opzione
Si ricorda che per potersi avvalere del beneficio, le persone fisiche non devono essere state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi del Tuir, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Inoltre, il trasferimento deve avvenire da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
L’opzione
- ha validità per i primi nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diventa efficace;
- è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia;
- è revocabile.
Il versamento dell’imposta sostituiva deve avvenire in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
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