Pensionati esteri, esclusi dal forfait al 7% se la pensione è erogata dall’INPS

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Pensionati esteri, esclusi dal forfait al 7% se la pensione è erogata dall’INPS

Non è possibile optare per il regime fiscale agevolato, che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7%, ai sensi dell’art. 1 co. 273 – 275 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), se il pensionato residente all’estero percepisce il trattamento previdenziale direttamente dall’INPS. Infatti, per poter fruire della flat tax è necessario che i redditi da pensione siano erogati da enti previdenziali esteri, non dall’Istituto Previdenziale nazionale italiano.

Inoltre, in riferimento a un soggetto residente all’estero e titolare di una pensione da ex dipendente in Italia, è ammessa la possibilità di richiedere a rimborso le imposte a titolo di addizionali regionali e comunali degli enti locali.

I due chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 353 e 351 del 29 agosto 2019.

Pensionati esteri, imposta sostitutiva agevolata

L’art. 1 co. 273 – 275 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che ha aggiunto l’art. 24-ter al Testo unico delle imposte sui redditi (cd. Tuir), ha introdotto un nuovo regime fiscale opzionale per i pensionati esteri che intendono trasferirsi – o tornare – in uno dei piccoli comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

L’agevolazione consiste nel poter scegliere di assoggettare i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. La scelta ha durata quinquennale ed è esercitabile dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace.

Il riconoscimento dell’imposta sostitutiva agevolata è subordinato al possesso delle seguenti condizioni:

  • mancata residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  • trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile usufruire dell’imposta sostitutiva agevolata, qualora il trattamento previdenziale di un soggetto residente all’estero sia erogato dall’INPS.

Pensionati esteri, rimborso addizionali regionali e comunali

In riferimento a un soggetto residente all’estero titolare di una pensione da ex dipendente in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile ottenere il rimborso, sia con riferimento all'Irpef (per il periodo di imposta 2018) sia con riferimento alle addizionali regionali e comunali trattenute dall'Inps nel 2019, ma riferite all'anno di imposta 2018.

In tal caso, la richiesta di rimborso deve:

  • essere presentata entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale di cui si chiede la restituzione;
  • contenere l'attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero;
  • contenere la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 dicembre 2018 - Pensioni in regime internazionale, sospensione dell’integrazione al minimo – Schiavone

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