Patrocinio a spese dello Stato: attività stragiudiziale coperta solo se strumentale al giudizio

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Con la sentenza n. 24723 del 23 novembre 2011, la Corte di cassazione ha spiegato che il gratuito patrocinio è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino privo di risorse economiche, non potendo, per contro, coprire anche l’attività stragiudiziale non direttamente collegata al giudizio medesimo.

Ed infatti – spiegano i giudici di legittimità - l'onere che viene posto a carico dello Stato è finalizzato a soddisfare l'esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente non risulti manifestamente infondata; altrimenti – si legge letteralmente nel testo della decisione – “si verrebbe a negare il riconoscimento di diritti per l'impossibilità del singolo di accedere alla giurisdizione a causa delle proprie condizioni economiche”.

In tale contesto, le attività stragiudiziali che possono essere ricomprese nel patrocinio a spese dello Stato sono solo quelle “che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio “.
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