Patente a crediti, decreto attuativo: come sono attribuiti i crediti alle aziende?
Pubblicato il 25 luglio 2024
In questo articolo:
- Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili
- Rilascio della patente a crediti
- Patente a crediti e attribuzione dei crediti
- Attribuzione dei crediti per storicità e virtuosità dell’azienda
- Attribuzione di crediti ulteriori
- Esempi di attribuzione dei crediti
- Sospensione cautelare
- Recupero dei crediti persi
Condividi l'articolo:
Sistema di punteggio che riflette la storicità dell’azienda, l’assenza di violazioni e le attività di formazione e investimenti in materia di salute e sicurezza, e non solo.
Sospensione cautelare obbligatoria in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
Possibilità di recuperare i crediti attraverso percorsi di formazione.
Sono alcuni dei pilastri intorno ai quali si sviluppa l’articolato del decreto attuativo della patente a crediti, alla firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.
A illustrarne i contenuti sono le slide esplicative pubblicate sul sito istituzionale in attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione.
Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili
Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore l’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
A introdurla è il decreto PNRR (articolo 29, commi 19 e 20 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56).
Lo stesso decreto prevede che l’obbligo di possesso della patente possa essere esteso ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
E sempre con decreto del Ministro del lavoro, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono definite le modalità di presentazione della domanda e i contenuti informativi della patente a crediti nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione.
Non sono obbligati a possedere la patente a crediti:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Rilascio della patente a crediti
La patente a crediti, concepita dal legislatore come strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il decreto attuativo, in via di approvazione, prevede che la stessa debba essere richiesta, sul portale dell’INL, dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
Il rilascio della patente è automatico, permettendo comunque alle imprese di continuare a lavorare durante l’attesa del rilascio.
Per ottenere la patente a crediti, le imprese devono soddisfare una serie di requisiti fondamentali:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura C.C.I.A.A (può essere resa con autocertificazione);
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro (può essere resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
- possesso del certificato di regolarità contributiva, DURC, valido (con autocertificazione);
- possesso del documento di valutazione dei rischi, DUVRI, valido (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
- possesso del documento unico di regolarità fiscale, DURF, se previsto (con autocertificazione)
- designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
ATTENZIONE: Prevista la revoca della patente per il caso di dichiarazione non veritiera. Il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.
Patente a crediti e attribuzione dei crediti
Veniamo ora al cuore del decreto attuativo vale a dire il sistema di punteggio. Come funziona?
La patente a crediti è alimentata secondo un sistema di punteggio che riflette la storicità dell’azienda, l’assenza di violazioni contestate e le attività di formazione e investimenti in materia di salute e sicurezza e non solo.
Per le aziende edili iscritte alla C.C.I.A.A, il punteggio iniziale è di 30 crediti base, ai quali possono essere aggiunti ulteriori crediti attribuiti in base a vari criteri:
- storicità e virtuosità dell’azienda: fino a 10 crediti in base all’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, attribuiti al momento del rilascio della patente e fino a 20 crediti (1 credito ogni 2 anni di attività), dopo il rilascio e in assenza di violazioni contestate, per un totale di 30 crediti;
- attività di formazione e investimenti svolte nel tempo: fino a 30 crediti per attività specifiche in materia di salute e sicurezza e fino a 10 crediti per altre azioni/condizioni, per un totale di 40 crediti.
Il decreto attuativo infine prevede un tetto massimo di 100 crediti in 40 anni.
Attribuzione dei crediti per storicità e virtuosità dell’azienda
Max 30 crediti complessivi
Fino a 10 crediti al momento del rilascio sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- Fino a 5 anni: 0
- Da 5 a 10 anni:3
- Da 11 a 15 anni: 5
- Da 16 a 20 anni:8
- Oltre 20 anni:10
Fino a 20 crediti dopo il rilascio
- 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni
Attribuzione di crediti ulteriori
Max 40 crediti complessivi
Fino a 30 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui il decreto attuativo annovera:
- certificazione di un SGL conforme alla UNI EN ISO 45001;
- investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare lavoratori stranieri;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.
Fino a 10 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntivi tra cui:
- possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
- possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
Esempi di attribuzione dei crediti
Il Ministero del lavoro, nelle slide esplicative, fornisce 3 esempi pratici di come vengono attribuiti i crediti alle aziende alla data di rilascio della patente (1° ottobre 2024), prendendo a riferimento il caso di:
- un’azienda con 2 anni di iscrizione alla Camera di commercio: totale di 30 crediti;
- un’azienda con 12 anni di iscrizione, includendo investimenti in sicurezza: totale di 40 crediti;
- un’azienda con 22 anni di iscrizione, includendo investimenti in sicurezza e altre attività: totale 47 crediti.
Nel quarto esempio si fa invece una proiezione storica al 2064 (1° ottobre 2064) dei crediti spettanti a un’azienda con 22 anni di iscrizione alla data di rilascio della patente in assenza di violazioni contestate (per le quali, va ricordato, si matura 1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente per un massimo di 20 crediti).
Sospensione cautelare
La patente a crediti può essere soggetta a sospensione cautelare in caso di violazioni gravi.
In particolare, la sospensione è obbligatoria, per un massimo 12 mesi, in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
La sospensione cautelare è invece possibile in caso di infortunio che causano inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
Il provvedimento è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione
Recupero dei crediti persi
È possibile recuperare fino a 15 crediti persi a seguito di violazioni accertate, attivando percorsi di formazione.
Una commissione territoriale, composta da rappresentanti INL, INAIL e aziende sanitarie, verifica l’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere nonché eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: