Partite Iva minori. Scadenza pagamento acconto imposte
Pubblicato il 10 gennaio 2025
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Il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte per l’anno 2024 è scaduto il 30 novembre 2024 (spostato il 2 dicembre poiche tale data cadeva di sabato).
Però il Decreto Legge n. 155/2024, noto come Collegato Fiscale, convertito nella Legge n. 189/2024, ha introdotto, tramite l’articolo 7-quater, un rinvio per il pagamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette.
Beneficiari della proroga
Per l’anno fiscale 2024, le persone fisiche con partita IVA che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto, calcolata sulla base della dichiarazione dei redditi, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, ossia il 2025.
La proroga non include contributi previdenziali e assistenziali né i premi assicurativi destinati all’INAIL.
Si ricorda che, per coloro che percepiscono reddito agrario e contemporaneamente reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi si basa sul volume d’affari.
Pagamento in unica soluzione o a rate
Il pagamento può essere effettuato:
- un’unica soluzione
oppure
- suddiviso in cinque rate mensili di importo uguale.
La prima rata è prevista a partire da gennaio 2025, con scadenza il giorno 16 di ogni mese. Sulle rate successive alla prima saranno applicati interessi calcolati al tasso annuo del 4%.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente tramite modalità telematica.
È possibile accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) o utilizzare il servizio di home banking offerto dal proprio istituto bancario.
Soggetti esclusi
Non sono stati inclusi nel rinvio:
- persone fisiche che non possiedono partita IVA (come i soci di società di persone o società di capitali, i cui redditi sono attribuiti a loro seguendo il principio di trasparenza);
- persone fisiche in possesso di partita IVA che, per l’anno 2023, hanno riportato ricavi o compensi oltre i 170.000 euro;
- entità che non sono persone fisiche, ad esempio società di capitali ed enti non commerciali;
- familiari che collaborano nell'attività e i coniugi dei titolari di impresa, a meno che non siano essi stessi detentori di partita IVA.
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