Part-time verticale, indicazioni INPS per il calcolo dei contributi
Pubblicato il 06 maggio 2021
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I periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico sono riconosciuti per intero dall’INPS, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 74 del 4 maggio 2021, a seguito della nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, operativa dal 1° gennaio 2021, introdotta dall’art. 1, co. 350, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). La circolare è stata seguita anche da apposito comunicato stampa INPS del 5 maggio 2021.
Lavoro parziale, le nuove modalità di calcolo dei contributi INPS
L’art. 1, co. 350 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, due novità per i contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso. In particolare:
- da un lato, la normativa dispone che “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione”;
- dall’altro lato, prevede “con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione”.
Part time verticale in itinere, adempimenti INPS
Nel primo caso, l’INPS procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi al 1° gennaio 2021
Attesa l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto Previdenziale, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio online di segnalazione contributiva (cd. FASE).
La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro, ovvero, da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.
Part time verticale esauriti, adempimenti INPS
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono:
- non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto;
- ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.
L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio online di segnalazione contributiva (cd. FASE).
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