Part-time Divieto di discriminazione

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Part-time Divieto di discriminazione

La normativa sul part-time (prima il D.Lgs. n. 61/2000 ed adesso il D.Lgs. n. 81/2015) prevede il principio di divieto di discriminazione in attuazione della Direttiva n. 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, CEEP e CES.

Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 18709 del 23 settembre 2016, il rispetto di tale principio - per effetto del quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile - esclude che la suddetta comparazione possa eseguirsi in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all'inquadramento previsto dalle fonti collettive, per cui non possono valere criteri alternativi di comparazione, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.

Quindi, in definitiva, il lavoratore occupato con contratto di lavoro part- time deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:

  • l'importo della retribuzione;
  • la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
  • la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
  • la durata del periodo di comporto;
  • infortuni sul lavoro, malattie professionali;
  • l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
  • l’accesso al servizi sociali aziendali;
  • i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste nei contratti collettivi di lavoro;
  • i diritti sindacali.
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