Pagamento dilazionato diritti doganali: nuovo tasso in vigore dal 1° luglio 2025
Pubblicato il 26 giugno 2025
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Con l’approssimarsi della seconda metà dell’anno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso ufficiale in materia di interessi applicabili ai pagamenti dilazionati dei diritti doganali, come previsto dall’articolo 46, allegato 1, del Decreto Legislativo 141/2024.
Contesto normativo
Il D. Lgs. 141/2024 contiene le disposizioni nazionali di attuazione del Codice doganale dell’Unione. In particolare, l’art. 46 disciplina il regime degli interessi da corrispondere nel caso di pagamento dilazionato dei diritti doganali, stabilendo che:
- il tasso di riferimento è quello determinato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento;
- tale tasso è applicato in due periodi semestrali, con riferimento:
- al 1° gennaio per il periodo 1° gennaio – 30 giugno;
- al 1° luglio per il periodo 1° luglio – 31 dicembre.
Aggiornamento per il secondo semestre 2025
Come indicato dall’ultimo comunicato stampa della BCE del 5 giugno 2025 (con efficacia dall’11 giugno 2025), il tasso applicato alle principali operazioni di rifinanziamento è stato confermato al 2,15%.
Pertanto, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, il tasso di interesse applicabile al pagamento dilazionato dei diritti doganali sarà pari al 2,15%, in continuità con quanto già in vigore nella prima parte dell’anno, salvo nuove decisioni della BCE che potrebbero modificare lo scenario nei prossimi mesi.
Implicazioni operative per gli operatori doganali
Gli operatori economici e i titolari di regimi di pagamento differito dovranno tener conto di questo tasso ai fini del calcolo degli interessi maturati sulle somme dovute per i diritti doganali.
Il mantenimento di un tasso relativamente contenuto riflette un orientamento prudenziale della politica monetaria europea, che cerca di bilanciare le esigenze di stabilizzazione dei prezzi con il sostegno all’attività economica.
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