Pagamenti elettronici tracciabili, bonus commissioni. Comunicazioni da luglio
Pubblicato il 04 maggio 2020
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Con l’articolo 22 del decreto fiscale (DL 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla L. n. 157/2019), nel nostro ordinamento è stato introdotto un credito d’imposta per gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020 (data di decorrenza del provvedimento che commentiamo). Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
Il provvedimento prot. n. 181301/E/2020, del 29 aprile, la cui applicazione decorrerà proprio dal 1° luglio 2020, definisce - in attuazione della norma - termini, modalità e contenuto delle predette comunicazioni.
Comunicazioni telematiche. Ambito soggettivo
L'obbligo di comunicazione riguarda i soggetti prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio nazionale, anche senza stabile organizzazione, ovvero in regime di libera prestazione, che hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento per l’accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il Provvedimento prevede, quale oggetto della comunicazione, i dati delle commissioni addebitate all’esercente per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici riconducibili a consumatori finali. Tali dati sono utilizzati per attività di verifica e controllo. Riferendosi a dati dichiarativi, essi saranno utilizzabili per l’analisi del rischio.
Sistema di Interscambio Dati
Le comunicazioni, predisposte in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento, vengono trasmesse all’Agenzia delle entrate per il tramite del Sistema di Interscambio Dati (SID).
Dati da trasmettere (entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento):
• il codice fiscale dell’esercente;
• il mese e l’anno di addebito;
• il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
• il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
• l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
• l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Dati ed informazioni acquisiti nel contesto qui rappresentato vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.
- edotto.com – Edicola del 18 dicembre 2019 - Decreto fiscale con fiducia: è legge. Da luglio la lotteria degli scontrini – G. Lupoi
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