Pace fiscale. Pronto il modello per il “saldo e stralcio” delle cartelle

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Pace fiscale. Pronto il modello per il “saldo e stralcio” delle cartelle

È pronto il modello per aderire alla nuova sanatoria introdotta dalla Manovra di bilancio 2019 per i contribuenti che versano in seria difficoltà economica.

E’ stato reso disponibile, il 7 gennaio 2019, da parte dell’Agenzia delle Entrate il modello “SA-ST” per aderire al “saldo e stralcio” delle cartelle dal 2000 al 2017 che riguardano imposte e contributi dichiarati, ma non versati in tutto o in parte.

Si ricorda che grazie a tale modello è possibile prendere parte a quella particolare forma della “pace fiscale”, contenuta nella Legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 184-199, legge n. 145/2018), che interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Requisiti per beneficiare del saldo e stralcio

Alla base di questa sanatoria vi è la verifica dell’attestazione dei requisiti di grave e comprovata situazione di difficoltà economica del debitore persona fisica richiedente.

Due sono le circostanze richieste dalla norma per potere accedere:

  • i contribuenti persone fisiche devono avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro (Isee);

  • i contribuenti, sempre persone fisiche indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare, devono avere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione già aperta la procedura di liquidazione da sovraindebitamento (ex art. 14-ter, legge n. 3/2012).

Sono ammessi al “saldo e stralcio” anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal Dl 193/2016 e dal Dl 148/2017, ma non hanno perfezionato i pagamenti delle somme dovute, compresi quelli entro il 7 dicembre 2018.

In caso di presentazione dell’istanza in assenza dei requisiti, con con Isee scaduto o fuori dai limiti di legge, la richiesta di adesione al “saldo e stralcio” sarà considerata in automatico come domanda di adesione alla rottamazione-ter (ex art. 3, Dl 119/2018).

Quanto si paga

I contribuenti che aderiscono a questa sanatoria possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, in base alla propria situazione economica, nelle seguenti misure:

  • il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, in caso di Isee fino a 8.500 euro;

  • il 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con Isee da 8.500,01 a 12.500 euro;

  • il 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con Isee da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Per le persone fisiche, invece, che, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, risulti già aperta la procedura di liquidazione, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Debiti definibili

Sono ammessi al “saldo e stralcio” i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del DPR 600/1973 e dall’articolo 54-bis del DPR 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;

  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Compilazione del modello “SA-ST” e tempi di adesione

I contribuenti interessati devono compilare il modello "SA-ST", in ogni sezione, e presentarlo, entro il 30 aprile 2019, tramite:

  • posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella Pec della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento;

  • oppure consegnarlo a mano recandosi presso un suo sportello.

Il modello “SA-ST” è reperibile online e disponibile presso gli sportelli di Agenzia entrate-Riscossione.

Si tratta di un modulo molto semplice da compilare e studiato per essere chiaro e facilmente utilizzabile dai cittadini; infatti sono sufficienti pochi passaggi per compilarlo in tutte le sue parti.

Nel modello devono essere indicati:

  • i dati personali del soggetto richiedente;
  • le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio”;
  • l’attestazione di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto.

Sempre nel modello “SA-ST” va, infine, indicato se si intende versare la somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in cinque rate di importo variabile, con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019, nei seguenti termini:

  • il 35% del totale entro il 30 novembre 2019;

  • il 20% entro il 31 marzo 2020;

  • il 15% entro il 31 luglio 2020;

  • il 15% entro il 31 marzo 2021;

  • e il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 10 dicembre 2018 - Manovra in Senato per il restyling ufficiale tra reddito di cittadinanza e Quota 100 – Moscioni

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