Pace fiscale. Flat tax integrativa con tetto a 500mila euro
Pubblicato il 09 ottobre 2018
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Si stanno delineando proprio in queste ultime ore i confini della cosiddetta “pace fiscale”, contenuti nella bozza del decreto legge fiscale collegato alla Manovra di bilancio per il 2019.
Nel pacchetto di norme in via di definizione, non solo due procedure già adottate in passato - ora opportunamente riviste con contenuti e tempistiche differenti - ma anche una novità: una “flat tax-integrativa” applicabile sui redditi passati non dichiarati, con uno sconto sul dovuto.
Riapertura rottamazione per cartelle e liti
Nelle prime bozze in circolazione del Dl collegato alla Manovra si leggono quelle che sono le prime indicazioni sulla nuova sanatoria.
Si parte con la definizione agevolata delle liti fiscali ancora aperte. Potranno essere definite le controversie pendenti alla data del 30 settembre 2018 aventi come controparte l'Agenzia delle entrate. L'importo della definizione agevolata della lite pendente varierà a seconda dello stato e del grado del giudizio in cui si trova il contenzioso.
Pertanto:
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se non vi è stata alcuna pronuncia o una pronuncia a favore del Fisco, il contribuente può chiudere definitivamente la lite pagando un importo pari al valore della controversia, così come definito dall'articolo 12, comma 2, del Dlgs n.546 del 1992;
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in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale, il contribuente può chiudere il contenzioso, pagando un importo pari alla metà del valore della lite se la soccombenza del Fisco è contenuta nella pronuncia di primo grado o di un terzo del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
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se la controversia pendente si riferisce solo ad interessi di mora o alle sanzioni non collegate al tributo, il contribuente potrà ottenere la definizione con il pagamento di un importo pari al 15% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica sentenza emessa o del 40% del valore della lite in tutti gli altri casi.
Le liti ammesse a questa procedura di definizione sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 30 settembre 2018 e per le quali, alla data della presentazione della richiesta di definizione agevolata (da inoltrare entro il 16 maggio 2019), il processo non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato.
Ancora, è prevista una nuova edizione (si arriva così alla terza) della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
Oggetto di definizione agevolata di questa nuova rottamazione ter delle cartelle esattoriali saranno i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che potranno essere definiti senza dover corrispondere né gli interessi di mora né le sanzioni o le somme aggiuntive. Analogamente al passato, anche questa rottamazione non prevede sconti sull'importo dovuto a titolo di imposta o contributi.
Riguardo al calendario della nuova sanatoria dei ruoli, queste dovrebbero essere le date principali:
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il primo pagamento della rottamazione ter è previsto per il 31 luglio 2019;
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in caso di opzione per il pagamento rateale, le rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019;
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la domanda di accesso alla nuova definizione agevolata dovrà essere presentata dai debitori entro il termine del 30 aprile 2019.
Flat tax integrativa
La pace fiscale è, però, anche altro. Nelle intenzioni del Governo vi è, infatti, una cosiddetta “flat tax integrativa”, che consiste in una sanatoria sugli anni ancora accertabili.
L’intenzione dell’Esecutivo è quella di offrire la possibilità di integrare quanto non dichiarato al Fisco, versando un’imposta sostitutiva del 15% per gli anni d’imposta dal 2013 al 2017.
Cittadini e imprese, infatti, grazie a questa sanatoria tributaria potranno mettersi in regola con l’Erario, dichiarando i redditi evasi o comunque non denunciati negli ultimi 5 anni e pagando un’aliquota agevolata.
Il meccanismo su cui si sta lavorando prevede di tassare il reddito incrementale fatto emergere attraverso una dichiarazione integrativa. Su tale reddito emerso si dovrebbe andare ad applicare un'aliquota fissa del 15% (da qui il nome di flat tax) sostitutiva di imposte dirette (Irpef e Ires) e dell’Irap. Per quanto riguarda l’Iva, invece, si dovrà ancora attendere, finché non verranno sciolti i nodi con la Ue. Il limite massimo sanabile dovrebbe essere di 500mila euro.
- eDotto.com – Edicola del 26 settembre 2018 - Manovra. Pace fiscale collegata alla rottamazione delle cartelle – Moscioni
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