Ottemperanza, parola alla Corte

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L’analisi tra Fisco e Costituzione verte sulla disparità di poteri attribuiti al contribuente e all’Amministrazione finanziaria in merito all’ottemperanza, ex articolo 70 del Dlgs 546/92. Mentre, infatti, il contribuente vittorioso in primo grado non può ricorrere per ottemperanza contro l’Amministrazione, poiché deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza, al contrario l’Amministrazione, invece, può procedere al recupero delle imposte dovute, in via esecutiva, anche sulla base del primo grado. La disamina del caso prende spunto dalla questione di legittimità costituzionale sollevata in merito dalla Ctp di Milano (22 ottobre 2007 pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 13 del 2008) che ritiene violato l’articolo 3 della Costituzione.
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