Opzione sul reddito agrario

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In base all’articolo 1, comma 1093, della legge Finanziaria per il 2007, le società agricole di capitale - dal 1° gennaio 2007 - potranno optare per la tassazione del reddito in base alle risultanze catastali e non più secondo il bilancio. In particolare, i soggetti interessati devono avere la forma giuridica di società a responsabilità limitata, cooperative, società in accomandita semplice e società in nome collettivo. Per beneficiare dell’agevolazione secondo cui esse possono optare per la determinazione del reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, in luogo della tassazione a bilancio, è necessario che nell’oggetto sociale deve essere previsto l’esercizio esclusivo di attività agricole, di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Nella denominazione deve essere riportata la dizione “società agricola”. Qualora la società opti per il regime di determinazione del reddito in base alle risultanze catastali, la scelta è vincolante per un triennio. Le modalità di passaggio dal regime del reddito d’impresa a quello agrario sono demandate a un decreto del ministro dell’Economia di concerto con le Politiche agricole, il quale dovrà stabilire fra l’altro se la società che ha esercitato l’opzione per il regime fondiario deve essere inquadrata all’interno dell’articolo 90 del Tuir come avviene per gli immobili non strumentali per l’esercizio di impresa.

In materia di imprese agricole si deve poi ricordare che dal 2007 il regime di esonero degli adempimenti Iva si applica alle imprese agricole con volume d’affari annuo non superiore a 7mila euro. L’elevazione è prevista dall’articolo 2, comma 31, del Dl 262/2006 convertito dalla legge 286/2006. Il nuovo limite è unico per tutti i produttori agricoli indipendentemente dalla dislocazione territoriale dell’azienda.

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