Opzione donna: la crisi aziendale complica l’anticipo della pensione

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Opzione donna: la crisi aziendale complica l’anticipo della pensione

Per le lavoratrici dipendenti da aziende in crisi che perfezionano i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata Opzione donna entro il 31 dicembre 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo all'atto di presentazione della domanda di pensione.

Per le lavoratrici licenziate da aziende in crisi, l’accesso a Opzione donna è invece subordinato alla duplice condizione che:

  1. il licenziamento sia stato intimato nel periodo in cui l tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale era attivo;
  2. che, successivamente al licenziamento, non abbiano ripreso l'attività lavorativa instaurndo un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

È quanto ha chiarito l’INPS con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, facendo seguito al messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 con il quale sono state fornite istruzioni per la presentazione delle domande di pensione Opzione donna.

Introduzione

Opzione Donna consente l’accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici.

A differenza di Quota 103, Opzione donna si presenta una valida (seppure costosa) alternativa pensionistica per le donne lavoratrici, frequentemente penalizzate da carriere lavorative discontinue, basse retribuzioni e ridotti accumuli pensionistici.

Nel 2022 Opzione donna ha registrato un record di adesione (+15,4% rispetto al 2021).

La stretta operata dalla legge di Bilancio 2023 prima e dalla legge di Bilancio 2024 poi ha ridotto considerevolmente le possibilità di accesso a tale trattamento pensionistico.

Requisiti per Opzione donna entro il 31 dicembre 2023

La legge di Bilancio 2024 ha prorogato di un anno la possibilità di accesso al canale di pensionamento anticipato Opzione donna.

Più nel dettaglio l’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 estende il diritto Opzione donna (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

Requisito anagrafico

L’accesso è consentito alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato il requisito anagrafico di 61 anni, ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi con tavolo di confronto attivo, il requisito anagrafico è ridotto a 59 anni applicandosi la riduzione massima di due anni anche in assenza di figli.

Il requisito anagrafico non è adeguato alla speranza di vita.

Requisito contributivo

Le lavoratrici devono inoltre, entro il 31 dicembre 2023, aver maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.

L’INPS, con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, ha al riguardo chiarito che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero:

  • in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE)
  • in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

NOTA BENE: Possono essere totalizzati anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

Condizioni specifiche per Opzione donna

Le lavoratrici, anche quelle appartenenti al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che maturano i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2023 possono accedere a Opzione donna se, alla data della domanda di pensione, si trovino in una delle seguenti condizioni.

Caregivers

Lavoratrici che assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.

Condizione di disabilità

Lavoratrici che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

Crisi aziendale

Lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con riferimento a quest’ultima condizione l’INPS, con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, ha chiarito che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, o risultare attivato in data successiva.

Lo stesso Istituto ha poi chiarito che:

  • per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Decorrenza del trattamento pensionistico Opzione donna

Il diritto al trattamento pensionistico Opzione donna scatta al decorrere delle cd. finestre mobili della durata di:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

In tutti i casi, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore:

  • al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima
  • al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Per le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM il trattamento pensionistico decorre dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Procedura di presentazione della domanda per Opzione donna

Si ricorda l'INPS ha fornito indicazioni specifiche sulla modalità di presentazione della domanda per la pensione anticipata Opzione Donna attraverso il messaggio n. 454, datato 1° febbraio 2024.

Le lavoratrici interessate possono inoltrare la domanda utilizzando il portale online dell'INPS.

Modalità di accesso

Le domande devono essere compilate ed inviate esclusivamente tramite il sito istituzionale dell'INPS. È necessario accedere al servizio dedicato identificato come segue:

  • Nome del Servizio: Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024
  • Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia
  • Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata
  • Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023/2024

Tabella riassuntiva per l'accesso a Opzione donna

 

Dettagli

Requisiti

Età anagrafica di 61 anni, riducibile

di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni

a 59 anni per lavoratrici in aziende in crisi, indipendentemente dalla presenza di figli.

Anzianità contributiva di almeno 35 anni. I periodi assicurativi all'estero sono riconosciuti ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Condizioni per l'accesso

Caregivers: Assistenza a familiari con handicap grave.

Disabilità: Riduzione della capacità lavorativa ≥ 74%.

Crisi aziendale: Lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende con tavolo di confronto attivo.

Decorrenza

12 mesi dalla maturazione dei requisiti per lavoratrici dipendenti.

18 mesi dalla maturazione dei requisiti per lavoratrici autonome.

Non può essere anteriore al 1° febbraio 2024 per lavoratrici dipendenti e autonome e al 2 gennaio 2024 per altre categorie specifiche.

Per il comparto scuola e AFAM, decorre dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

Messaggi e Circolari

Circolare INPS n. 59 del 3 maggio 2024: Chiarimenti sui requisiti e condizioni per l'accesso alla pensione anticipata.

Messaggio INPS n. 454 del 1° febbraio 2024: Istruzioni per la presentazione delle domande.

Conclusioni

In considerazione delle istruzioni fornite dall'INPS con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, è fondamentale prestare scrupolosa attenzione nella verifica dei requisiti e delle condizioni di accesso alla pensione anticipata Opzione Donna.

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 complicano il percorso, già tortuoso, per le lavoratrici dipendenti e autonome che aspirano a lasciare il mondo del lavoro con questo tipo di pensionamento.

In particolare, l'età anagrafica richiesta è stata innalzata a 61 anni, con la possibilità di riduzioni specifiche per le donne con figli o per quelle impiegate o licenziate da aziende in crisi.

Certo, può facilitare il raggiungimento del requisito contributivo dei 35 anni la possibilità, confermata dall’INPS nella citata circolare n. 59 del  2024, di includere periodi assicurativi maturati all'estero, compresi quelli maturati nel Regno Unito.

Ma sicuramente non agevolano le lunghe decorrenze del trattamento pensionistico, le cd. finestre mobili, (12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome).

Come non agevolano le stringenti condizioni poste per le lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende in crisi.

Queste lavoratrici dovranno infatti  verificare la sussistenza di un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale attivo al momento della presentazione della domanda di pensione se ancora dipendenti dell’impresa in crisi al momento del licenziamento, se licenziate dalle medesime.

Ma non solo.

Per le lavoratrici licenziate, l’INPS richiede che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Una condizione ultronea di cui non vi è traccia alcuna nella norma fondante di cui alla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Ci congediamo ricordando il principio di diritto da ultimo enunciato dalla Corte di Cassazione, sentenza 10728 del 22 aprile 2024, che, in tema di assegno di natalità, ha disposto che “un'elementare applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto, che non consente ad una fonte normativa secondaria di dettare norme che possano modificare o derogare il contenuto di una fonte normativa primaria, induce a ritenere che non poteva I 'INPS legittimamente circoscriverne la portata con proprie circolari”.

E ancora “le circolari…amministrative dell'INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza”.

Allegati

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