Opposizione a ingiunzione: non si possono invocare rapporti causali diversi

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La parte che ha ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, non può, nel successivo giudizio di opposizione, invocare a fondamento della sua pretesa, l’esistenza di un rapporto causale diverso rispetto a quello dedotto nel giudizio monitorio.

Tale principio è stato espressamente enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 818 depositata in data 20 gennaio 2015, con cui è stata disposta la revoca di un decreto ingiuntivo, ottenuto sulla base di diverse cambiali-tratta insolute e protestate, emesse come corrispettivo della fornitura di materiale edile.

Avverso tale decreto, il debitore proponeva opposizione, dando prova di aver completamente adempiuto ai richiesti pagamenti.

Costituendosi in giudizio, il ricorrente lamentava tuttavia la mancata estinzione dell’obbligazione in questione, in quanto il credito da egli azionato in sede monitoria, non sarebbe derivato dalla sola fornitura di merci, bensì, anche dall’esistenza di ulteriori rapporti finanziari tra le parti.

La Corte d’Appello riteneva dapprima fondate le ragioni dell'opposto, sull’assunto che l’eccedenza dell’importo delle cambiali rispetto al credito per la fornitura di merci, sarebbe stata dimostrativa dell’esistenza di ulteriori “operazioni finanziarie” sottostanti.

La Cassazione, mediante la pronuncia in esame, ha tuttavia ribaltato tale posizione, sottolineando come il decreto ingiuntivo facesse esclusivo riferimento ad un credito per fornitura di merci, senza alcun cenno a diversi ed ulteriori rapporti causali.

I giudici di legittimità hanno pertanto ritenuto applicabile, al caso di specie, il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di “convenuto”, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto.

Sulla base di ciò, deve dirsi dunque inammissibile, perché “nuova”, la domanda proposta dall’opposto e fondata su fatti costitutivi diversi da quelli invocati a fondamento del ricorso monitorio.
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