Opere in corso, il costo non vale

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Nel settore edilizio era assai frequente in passato la valutazione delle rimanenze di opere e servizi effettuate secondo due criteri: quello della percentuale di completamento o quello della commessa completata. 2007 elimina questo secondo metodo dall’articolo 93 del Tuir, il che costringerà molte imprese a mutare i criteri fiscali di valutazione. Pertanto, ora non potrà essere più applicato il metodo della valutazione delle rimanenze di opere e servizi al costo di commessa. Il metodo della commessa completata va utilizzato solo in situazioni residuali e straordinarie. Il criterio della valutazione dei lavori in corso sulla base dei corrispettivi pattuiti viene abbandonato in presenza di opere con stati d’avanzamento: in questo caso assumono rilevanza i corrispettivi liquidati. Quest’ultimi rivestendo in senso lato la natura di acconti, assumono rilevanza cioè ai fini della determinazione del reddito in quanto concorrono alla valutazione delle rimanenze. I proventi derivanti da stati di avanzamento vanno, a loro volta, distinti dagli acconti: i primi sono erogati per prestazioni già eseguite e si distinguono così nettamente dagli acconti che costituiscono anticipi del committente in conto lavori da eseguire.

Sull’onda della Manovra d’estate (DL 223/06) anche 2007 interviene sui subappalti in edilizia. Lo fa prima di tutto direttamente, nel comma 44, modificando la legge Iva in materia di inversione contabile (reverse charge).

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 7 – Reverse charge, imprese alla prova – Villa
  • ItaliaOggi7, p. 8 – L’inversione include le prestazioni d’opera

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