Opere d’arte e fonderie: quando si applica l'IVA ordinaria

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di IVA applicabile alle fonderie artistiche che realizzano opere d’arte contemporanea su commissione.

La risposta n. 4 del 14 gennaio 2026 assume particolare rilievo operativo alla luce delle recenti modifiche normative che hanno ridotto al 5 per cento l’aliquota IVA sulle cessioni di opere d’arte. L’Amministrazione finanziaria precisa, tuttavia, che tale riduzione non si applica alle prestazioni di servizi rese dalle fonderie, le quali restano soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Aliquota IVA 5% sulle opere d’arte

L’articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ha modificato il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), introducendo nella Tabella A, Parte II-bis, il numero 1-novies).

La disposizione prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento alle cessioni di:

  • oggetti d’arte;
  • oggetti di antiquariato;
  • oggetti da collezione,

individuati dalla tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, a condizione che non si applichi il regime speciale del margine di cui all’articolo 36 del medesimo decreto.

La norma ha ampliato l’ambito applicativo dell’aliquota ridotta, eliminando il vincolo soggettivo che in precedenza limitava il beneficio alle sole cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi.

Istanza di fonderia artistica che realizza opere su commissione

L’istanza di interpello riguarda una fonderia artistica che opera nel settore dell’arte contemporanea e realizza opere su commissione. L’attività descritta si articola in più fasi:

  1. Commissione dell’opera
    Il cliente è:
    • l’artista autore dell’opera, oppure
    • un gallerista o mercante d’arte che commissiona opere di un artista terzo.
  2. Fornitura del progetto
    Il committente fornisce:
    • modello 3D;
    • modello fisico;
    • schema di produzione.
  3. Produzione materiale
    La fonderia realizza l’opera con:
    • materiali propri (ad esempio bronzo o alluminio);
    • manodopera propria, curando fusione, finitura e assemblaggio.
  4. Supervisione dell’artista
    L’artista approva le varie fasi di lavorazione, incluse le prove di finitura e l’approvazione estetica finale.
  5. Edizione dell’opera
    Le opere sono prodotte in tiratura limitata, fino a un massimo di otto esemplari numerati, firmati e certificati.

Il quesito riguarda la corretta aliquota IVA da applicare alle operazioni effettuate dalla fonderia.

Secondo la fonderia istante, le operazioni effettuate dovrebbero essere considerate cessioni di opere d’arte e, pertanto, beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento, introdotta dall’articolo 9 del decreto-legge n. 95/2025.

L’istante ritiene che la riduzione dell’aliquota:

  • si applichi anche alle cessioni “interne”;
  • non sia più limitata alle sole cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi;
  • riguardi sia le operazioni effettuate direttamente nei confronti dell’artista, sia quelle effettuate nei confronti di galleristi o mercanti d’arte.

Prestazione di servizi o cessione di opere d’arte: il nodo IVA

Il punto centrale affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 4 del 14 gennaio 2026 è la qualificazione dell’operazione ai fini IVA.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, è necessario distinguere tra:

  • cessione di beni, disciplinata dall’articolo 2 del DPR n. 633/1972;
  • prestazione di servizi, disciplinata dall’articolo 3 del medesimo decreto.

La riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento riguarda esclusivamente le cessioni di oggetti d’arte e non può essere estesa alle prestazioni di servizi, anche quando tali prestazioni sono funzionali alla realizzazione materiale dell’opera.

Rilevanza del ruolo del committente e degli input forniti

Dall’analisi della fattispecie emerge che:

  • il committente fornisce il progetto dell’opera;
  • l’artista mantiene il controllo creativo;
  • la fonderia esegue materialmente la lavorazione sulla base delle indicazioni ricevute.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tali elementi dimostrano che la fonderia non realizza un’opera propria, ma svolge un’attività per conto del committente, limitata alla produzione materiale.

Ne consegue che l’attività svolta non può essere qualificata come produzione e successiva cessione di un bene artistico, bensì come prestazione di servizi di lavorazione e produzione su commissione.

Irrilevanza della natura artistica del bene finale

L’Amministrazione, con risposta n. 4/2026, chiarisce che la qualificazione dell’opera come “oggetto d’arte”, ai sensi della normativa nazionale ed europea (Direttiva 2006/112/CE), rileva solo in relazione alla successiva cessione dell’opera.

La circostanza che l’opera:

  • sia realizzata in tiratura limitata;
  • sia controllata dall’artista;
  • sia riconducibile al codice NC 9703 00 00,

non modifica la natura IVA dell’attività svolta dalla fonderia, che resta una prestazione di servizi di produzione su commissione.

Aliquota IVA applicabile

Alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 4/2026, conclude che:

  • l’attività della fonderia rientra tra le prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 633/1972;
  • l’operazione è autonoma e distinta rispetto alla successiva cessione dell’opera d’arte;
  • non trova applicazione l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento prevista dalla Tabella A, Parte II-bis;
  • la fonderia deve applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Quando si applica l’aliquota IVA ridotta del 5%

L’Agenzia precisa che l’aliquota IVA del 5 per cento potrà essere applicata:

  • alle successive cessioni dell’opera d’arte effettuate dal committente (artista, gallerista o mercante);
  • a condizione che le opere siano qualificabili come:
    • fusioni di sculture a tiratura limitata;
    • controllate dall’artista o dagli aventi diritto;
  • e che non si applichi il regime speciale del margine.
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