Operazioni Ue: Iva detratta anche se il fornitore non è registrato

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La Corte di giustizia europea, nella causa C-438/09 del 22 dicembre 2010 ha stabilito che ha diritto ad esercitare la detrazione Iva il soggetto passivo che riceve servizi da un fornitore il quale però risulta non aver assolto l’obbligo di iscrizione nel registro dell’imposta sui beni e servizi né assolto al pagamento dell’IVA. Per questo motivo lo Stato nazionale aveva contestato la detassazione effettuata dal destinatario dei servizi. Sorgeva pertanto la causa di fronte alla Corte Ue.

I giudici europei in primo luogo hanno accertato che nel caso in questione, per il fatto che i servizi controversi sono stati effettuati da un fornitore situato a monte e che detti servizi sono stati utilizzati a valle, ai sensi dell’art. 17, n. 2, della sesta direttiva, sussiste il diritto a detrazione.

Secondariamente è stato acclarato che il fornitore aveva rilasciato le dovute fatture, le quali erano completate da tutte le informazioni richieste dalle norme, compreso il numero d’identificazione fiscale del prestatore dei servizi, numero attribuito d’ufficio dalle autorità nazionali.

Pertanto sono stati osservati i disposti degli articoli 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, per i quali il soggetto passivo beneficia del diritto alla detrazione dell’IVA assolta per prestazioni di servizi fornite da un altro soggetto passivo che non è registrato ai fini dell’IVA; ciò qualora le relative fatture presentino tutte le informazioni richieste e in particolare quelle necessarie per l’identificazione della persona che le ha emesse e della natura dei servizi forniti.

Inoltre la sentenza precisa che la legislazione di uno stato membro non può prevedere l'esclusione dal diritto alla detrazione dell’IVA versata da un soggetto passivo a un altro soggetto passivo, fornitore di servizi, quando quest’ultimo non è registrato ai fini di tale imposta.
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