Operatività del Gruppo Iva. Costituzione e regole di funzionamento
Pubblicato il 28 giugno 2018
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Il prossimo gennaio sarà operativo in Italia il Gruppo Iva, disciplinato a livello europeo dall’art. 11 della Direttiva 2001/112/Ce. In Italia il sistema è stato regolamentato dalle Leggi di bilancio del 2017 e del 2018, e permetterà ai soggetti passivi Iva stabiliti nel nostro Paese, tra i quali sussistono determinati vincoli (finanziari, economici e organizzativi), di avere un unico numero di partita Iva per le operazioni attive e passive realizzate dalle società che partecipano al Gruppo.
Nello specifico, i soggetti interessati sono i contribuenti che per le loro caratteristiche effettuano, a livello di gruppo, operazioni imponibili e operazioni esenti.
La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha introdotto all’interno del D.P.R. 633/1972, gli articoli dal 70-bis al 70-duodecies a recepimento della autorizzazione da parte della Comunità europea di riconoscere un nuovo soggetto passivo d’imposta ovvero il Gruppo Iva.
Successivamente la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha apportato delle modifiche, in particolare all’art. 70-quinquies, individuando ad esempio le operazioni che non possono rientrare nel meccanismo del Gruppo Iva.
Il nuovo regime prenderà il via il prossimo primo gennaio 2019, così come anche confermato dal recente decreto MEF dello scorso 6 aprile 2018 con cui sono stati prorogati i termini per il primo esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo, che dal 30 settembre è stato prorogato al 15 novembre 2018 per consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di tale opzione.
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