Omicidio volontario e omicidio preterintenzionale: la Cassazione ne ribadisce il discrimine
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 agosto 2010
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I giudici della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 29376 depositata lo scorso 27 luglio 2010, hanno confermato la decisione con cui la Corte di assise aveva condannato un uomo per omicidio volontario e porto, senza giustificato motivo, di un coltello. L'uomo, nel corso di un alterco scoppiato all’interno di un autobus, aveva colpito, uccidendolo, un altro passeggero dopo essere stato a sua volta aggredito da quest'ultimo.
Per la difesa dell'imputato, tuttavia, i giudici di merito avevano erroneamente qualificato il fatto come omicidio volontario mentre lo stesso avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un omicidio preterintenzionale.
A fronte di tale contestazione la Corte di legittimità ha precisato come dottrina e giurisprudenza siano ormai concordi nel ritenere che il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale debba essere individuato nella diversità dell’elemento psicologico che, nel secondo reato, consiste nella volontarietà delle percosse e delle lesioni alle quali consegue la morte dell’aggredito come evento non voluto neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e dell’accettazione del rischio della morte del soggetto passivo.
Nel caso di specie – si legge nel testo della decisione – la condotta dell'imputato era stata correttamente ricondotta nella figura nell’omicidio volontario “stante la consapevole volontà di procurare ad altri, con la propria condotta, non un’alterazione anatomica o funzionale classificabile come malattia nel corpo o nella mente (lesione personale), bensì quella di sopprimere l’altrui vita”. Ed infatti l'autore del delitto aveva usato un’arma “potenzialmente letale” per lunghezza e affilatezza, scegliendo “un distretto corporeo per infliggere la coltellata, di per sé sede di organi vitali, con dolo diretto o quantomeno eventuale”.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 - La finalità difensiva non basta – Lusa, Pascasi
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