Omesso versamento di ritenute d’acconto, il fallimento salva l’amministratore

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Omesso versamento di ritenute d’acconto, il fallimento salva l’amministratore

La Cassazione Penale, con sentenza n. 9466, depositata il 2 marzo 2018, ha escluso la responsabilità dell’amministratore di una s.r.l. per non aver adempiuto all’obbligo di versamento delle ritenute, sancendo, al contrario, che la relativa responsabilità spettasse al curature fallimentare, stante l’intervenuta dichiarazione di fallimento.

Viceversa, in primo e secondo grado di giudizio, l’amministratore era stato condannato per il reato di cui all’art. 10-bis del decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate).

Principio di diritto

In terzo grado di giudizio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando alcuni principi ormai consolidati in tema di omesso versamento di ritenute certificate.

In particolare, richiamandosi all’istituto del “reato istantaneo”, la Cassazione, nella pronuncia 9466/2018, ha affermato che “il reato si consuma al momento della scadenza del termine annuale per il versamento delle ritenute operate”.

Specifica, tuttavia, la Corte che l'apertura delle procedure concorsuali produce alcuni effetti sulla questione e che occorre distinguere tra i diversi casi che possono prospettarsi.

In particolare: se l’ammissione al concordato preventivo della società avviene in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non viene meno la responsabilità del rappresentante legale, proprio in virtù del carattere istantaneo del reato di omesso versamento delle ritenute.

Al contrario, se la dichiarazione di fallimento interviene prima del termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute, il legale rappresentante della società fallita, tenuto ad adempiere all’obbligo di versamento, è identificabile nel curatore e non nell'amministratore.

Alla luce di tale principio, nel caso di specie non può esservi una responsabilità diretta dell’amministratore (potrà, eventualmente, concorrere, in qualità di extraneus, nel reato proprio del curatore).

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