Omaggi, per le imprese deducibilità piena sotto i 50 euro

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Omaggi, per le imprese deducibilità piena sotto i 50 euro

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, anche quest’anno, riparte la corsa agli omaggi di fine anno. La diffusa consuetudine delle imprese di distribuire gratuitamente beni alla propria clientela ma anche, a fornitori, dipendenti e collaboratori, pone il problema di dare un preciso inquadramento a tali operazioni. Occorre, infatti, tener ben distinta la categoria degli omaggi dalla giungla di sconti, abbuoni e premi. La normativa fiscale prevede trattamenti differenziati nel caso in cui le assegnazioni gratuite siano destinate al personale dipendente, alla clientela oppure al titolare o ai soci dell'ente erogante. Al fine di individuare il corretto trattamento degli omaggi ai fini Iva e delle imposte dirette è necessario, quindi, distinguere a seconda che i beni siano (o meno) oggetto dell’attività esercitata dall’impresa e che il destinatario sia un cliente oppure un dipendente dell’azienda.      

In generale, gli omaggi destinati ai clienti quali beni non oggetto dell’attività d’impresa rientrano nella fattispecie delle spese di rappresentanza prevista dall'articolo 108, comma 2 del Tuir. In particolare, sono, integralmente deducibili le spese relative ai beni omaggiati di “valore unitario” non superiore a 50 euro, mentre, se di importo unitario superiore a 50 euro gli omaggi sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento e nel limite massimo fissato dall'articolo 108, comma 2 del Tuir. Laddove un omaggio si compone di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, una confezione composta di tre beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerata come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina delle spese di rappresentanza. Prevista, poi, una disciplina ad hoc per gli omaggi ai dipendenti. Infatti se, da una parte, per il datore di lavoro il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare ad omaggio è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme di cui all'articolo 95 comma 1 del Tuir, dall’altro, gli omaggi ricevuti dal lavoratore dipendente concorrono alla formazione del suo reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 51 del Tuir. Per quanto riguarda, invece, la cessione gratuita di beni alla cui produzione o alla cui commercializzazione è finalizzata l'attività dell'impresa,  l’orientamento contenuto nella C.M. 188/98, in base al quale “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza”, pare ancora applicabile.

Negli ultimi anni è sempre più diffusa la prassi di consegnare dei “voucher” utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati, per un importo pari al loro valore facciale. Con la risposta all’interpello n.519/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli oneri sostenuti dall'azienda per l'acquisto dei voucher da regalare ai propri clienti "a titolo promozionale” rientrano nella categoria residuale delle spese di rappresentanza ex art. 1, comma 1, lett. e), del DM 19/11/2008. In realtà il documento di prassi, richiamando dapprima il contenuto del D.M. 19/11/2008 e, poi, le indicazioni della circolare 34/E/2009, ha evidenziato che l'onere sostenuto dall'azienda per i voucher non è espressamente incluso tra le spese di rappresentanza in quanto la formulazione letterale della disposizione normativa fa diretto riferimento alla nozione di beni e servizi. Ciò nonostante, l’Agenzia conferma la deduzione delle spese sostenute per l’acquisto dei voucher come spese di rappresentanza.

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