Okay al varco nel muro se può servire a tutti

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La Cassazione ha ritenuto legittima, ai sensi dell'art. 1102 c.c., l'apertura di un varco nella recinzione comune con l'apposizione di un cancello per mettere in comunicazione un'area condominiale con la strada aperta al passaggio pubblico. Si determinerebbe, infatti, solo un uso più ampio della cosa comune che non modifica la destinazione d'uso del muro. Tale apertura non costituisce alcuna servitù non imponendo un peso al bene comune in favore dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva. Osservati i limiti di cui all'art. 1102 c.c. il condomino può, quindi, fare uso del bene comune e, anche senza l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, può apportare a proprie spese al bene comune le modificazioni necessarie per il migliore godimento dello stesso.

Con sentenza n. 10324/2008 la Cassazione ha precisato come, per contro, costituisca indebito utilizzo della cosa comune l'apertura praticata dal condomino nel muro perimetrale dell'edificio condominiale per mettere in collegamento una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà con altro immobile, sempre di sua proprietà, ricompreso in un diverso stabile condominiale.
Di recente la Cassazione (sentenza n. 10040/2008) ha, inoltre, ritenuto legittimo l'abbattimento, in assenza di delibera assembleare, di un manufatto realizzato dal condomino nel suo terrazzo in quanto solo una specifica decisione dell'assemblea poteva sanare i lavori del proprietario.
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  • Il Sole – 24 Ore, p. 21 - “Premiato” il miglior godimento – L. Tag.

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