Ok all'accertamento da redditometro con richiesta di precisazioni

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Con sentenza n. 13289 del 17 giugno 2011, la Corte di cassazione ha precisato che il divieto di di richiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, sancito dal quarto comma dell'articolo 6 della Legge n. 212/2000, non esclude, di per sé solo, il potere dell'amministrazione finanziaria di chiedere, oltre che documenti ed informazioni non in suo possesso, specificazioni su informazioni da esso già conosciute onde dare concretezza ed effettività al contraddittorio, e ciò “tenuto conto della necessità di esperire il preventivo contraddittorio per adeguare l'elaborazione statistica degli standard considerati dai dm del 1992 alla concreta realtà economica del contribuente”.

Nella vicenda in esame, la Suprema corte ha confermato la legittimità di un accertamento sintetico basato sul redditometro che l'amministrazione finanziaria aveva attivato nei confronti di un contribuente, un ex imprenditore, il quale non aveva presentato la dichiarazione dei redditi pur avendo acquistato, nello stesso anno, diversi beni anche immobili.

In particolare, il Fisco aveva invitato il contribuente a fornire, in un questionario, ulteriori precisazioni in relazione a dei documenti già in possesso dell'Ufficio ed a fronte di questa richiesta l'uomo aveva impugnato l'atto impositivo lamentando una violazione dello Statuto del contribuente nella parte in cui sancisce il divieto di chiedere chiarimenti sui dati già in possesso dell'amministrazione. 
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Redditometro, vince il confronto - Deotto

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