Ok alla notifica presso la sede della ditta, quale domicilio del titolare

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Con la sentenza n. 21896 depositata il 25 settembre 2013, la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso del titolare di una ditta individuale contro la decisione dichiarativa del fallimento pronunciata nei propri confronti, si è occupata di notificazioni da effettuare al cittadino italiano residente all'estero presso la sede della ditta a lui intestata.

Secondo la Corte, in particolare, è da ritenere valida la notificazione del decreto di convocazione e del ricorso per l'udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all'estero, qualora questa venga eseguita presso la sede della ditta individuale dello stesso, come risultante da visura camerale, situata in Italia, “ove ritenuta dal Giudice del merito quale domicilio della parte, sulla base di accertamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, è sottratto al controllo di legittimità”.
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