Ok al sequestro dello studio professionale

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Con la sentenza n. 9435 del 12 marzo 2012, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso con cui un professionista, indagato per bancarotta, si era opposto al sequestro per equivalente disposto nei confronti dello studio professionale di proprietà della società da lui amministrata.

A fronte delle doglianze circa l’insussistenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni – nella specie lo studio - e le ipotesi di delitto, i giudici di legittimità hanno sottolineato come, nell’ipotesi esaminata, l’immobile rientrasse “tra quelli comunque collegati a reati di bancarotta riferibili all'amministratore, la cui personalità, secondo la razionalmente corretta prognosi del tribunale, non può non far ritenere che la disponibilità dell'immobile possa consentire la reiterazione dei reati, o protrarre o aggravare le conseguenze del reato associativo”.

Ed infatti, l'immobile era nella diretta disponibilità dell'indagato, costituendo, da decenni, la sede storica dell'attività di studio, “base operativa della fitta rete di reati, sottoposta alle indagini in corso”. Inoltre, anche la persona giuridica intestataria del bene medesimo era nell'immediato controllo dell'istante, il quale era suo amministratore e legale rappresentante.
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