Ok al compenso minimo per il curatore fallimentare che, in tempi dilatati, realizza poco dell'attivo inventariato

Pubblicato il



La Prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 14686 dell'11 giugno 2013, ha ritenuto corretta ed esente da censure la decisione con cui i giudici di merito avevano liquidato il compenso di un curatore fallimentare applicando i minimi tariffari in ragione sia della mancata realizzazione della maggior parte dell'attivo inventariato, sia per la lunga durata della procedura concorsuale medesima.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Curatori fallimentari, il tempo è denaro - Alberici

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito