Ok a notifica all'avvocato presso il domicilio presente in Internet

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Con ordinanza n. 27630 del 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso di una persona che si era opposta a un preavviso di fermo amministrativo eseguendo la notifica presso i procuratori domiciliatari della società concessionaria della riscossione. Tuttavia l'indirizzo dei legali non coincideva con quello indicato come loro domicilio nella sentenza ma era quello indicato sul sito internet dal Consiglio nazionale forense di appartenenza.

Per i giudici di legittimità, tale discordanza poteva ben essere superata attraverso il riscontro dell'effettivo domicilio del difensore che non può essere altro che quello inserito nel sito internet del Consiglio nazionale forense.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Domicilio dell'avvocato, internet fa fede - Alberici

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