Agenzia Entrate: Start up e PMI, quali requisiti per l'OICR?

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Agenzia Entrate: Start up e PMI, quali requisiti per l'OICR?

Quali sono i requisiti per considerare “qualificato” un Fondo comune di investimento mobiliare alternativo (OICR)?

Questo il dubbio sciolto dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020.

Il quesito è stato sollevato da una società di gestione del risparmio che ha istituito due fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (Fia) di tipo chiuso non riservati.

I due fondi sono stati rispettivamente denominati:

  • “Fondo X”, destinato ad emettere tre classi di quote che possono essere sottoscritte da soggetti passivi Irpef e Ires residenti e non residenti in Italia con i requisiti di cui all'agevolazione prevista dall’articolo 29 del Dl 179/12;

  • "Fondo Y", con emissione di una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto, destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X.

Uno dei due comparti del “Fondo Y” è denominato “Start-up & PMI innovative” ed investirà principalmente in società italiane che si qualificano come start up innovative e come PMI innovative.

Fondi comuni di investimento mobiliari alternativi con investimenti agevolati 

L’Agenzia ricorda che la Commissione europea, con decisione C (2018) 8389 final, ha stabilito che la disciplina delle start up innovative (articolo 29 del Dl 179/12), come estesa alle PMI innovative dall’articolo 4 comma 9 del Dl 3/15, è compatibile con il mercato interno, secondo il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Di conseguenza, con il decreto MEF del 7 maggio 2019, le disposizioni attuative che interessavano le start up innovative sono state estese anche agli investimenti in PMI innovative aventi le specifiche caratteristiche di "PMI Innovative Ammissibili".

Di qui, il dubbio su quando un OICR che investe in start up e PMI innovative Ammissibili possa essere considerato “qualificato”, ossia raggiunge il requisito di un investimento almeno pari al 70% nelle suddette entità.

L’Agenzia, nel principio di diritto n. 6/2020, chiarisce che: “il requisito del 70% previsto dal citato articolo 29 per considerare "qualificato" un Oicr è sufficiente che sia integrato a livello di Comparto Start-up & Pmi innovative, secondo un approccio pass-through e con effetto demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel Comparto Start-up & Pmi innovative, fermo restando che il beneficio per l'investitore sia riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start-up innovative e Pmi innovative Ammissibili”.

In altri termini, “il requisito del 70% dovrà essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start up innovative e PMI innovative Ammissibili effettuati dal citato Comparto”.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 25 gennaio 2020 - Start up. Nuovi modelli di rating d’impresa – Moscioni

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