Oic 11 «Finalità e postulati del bilancio di esercizio» in versione definitiva
Pubblicato il 23 marzo 2018
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L’Organismo italiano di contabilità ha approvato la versione definitiva di uno dei principi contabili più importanti, il principio Oic 11 titolato «Finalità e postulati del bilancio di esercizio».
Il nuovo documento contabile indica i postulati per redigere i rendiconti annuali, facendo riferimento alle disposizioni del Codice civile.
Decorrenza
Gli effetti del nuovo principio contabile si applicano retrospettivamente ai bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, ma è anche consentita l’applicazione anticipata.
Le indicazioni contabili contenute nei paragrafi relativi alla “Prospettiva della continuità aziendale” si applicano, infatti, prospetticamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.
Novità dell’Oic 11
Le novità della versione finale del principio contabile Oic 11 sono quelle che riguardano alcuni postulati del bilancio, quali:
- prudenza;
- prospettiva della continuità aziendale;
- rappresentazione sostanziale;
- competenza;
- costanza nei criteri di valutazione;
- rilevanza;
- comparabilità.
Prospettiva della continuità aziendale
Rispetto alla bozza dello scorso ottobre, la nuova versione dell’Oic 11 presenta sostanziali cambiamenti riguardo proprio al contenuto del postulato sulla prospettiva della continuità aziendale.
In primo luogo, è richiesto che la valutazione della prospettiva della continuità aziendale sia relativa ad un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Ciò vuol dire che nella fase di preparazione del bilancio, si dovrà valutare la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Nel caso in cui si ravvisino significative incertezze su tale possibilità della continuità aziendale, nella Nota integrativa dovranno essere riportati tutti i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le varie incertezze conosciute rispetto ai piani aziendali futuri e le eventuali ricadute in termini di continuità aziendale.
Sempre nella Nota integrativa dovranno essere spiegate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e gli effetti che potrebbero derivarne in termini di continuità aziendale.
In caso di crisi d’impresa non è giustificata l’adozione dei criteri di liquidazione: i criteri di funzionamento si dovranno applicare, seppure tenendo conto di un orizzonte temporale ancora più ristretto, anche in caso di accertamento di una causa di scioglimento, e i criteri di liquidazione non potranno mai essere applicati prima del formale avvio della fase liquidatoria.
Ciò vuol dire che gli amministratori non possono redigere un bilancio di liquidazione o di cessazione perché per come ribadito nelle motivazioni, essi non sono autorizzati ad abbandonare la continuità perché questa, seppure incerta, non è ancora venuta meno.
Il nostro ordinamento giuridico, infatti prevede, che le cause di scioglimento debbano essere formalmente accertate. Tuttavia, gli amministratori devono tener conto del mutato orizzonte temporale di riferimento, per esempio, nell’applicazione dei principi contabili riguardanti l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali (Oic 16) e per la loro eventuale svalutazione (Oic 9).
Casi diversi da quelli regolati nell’Oic 11
Sebbene il principio contabile Oic 11 ricomprenda la maggior parte delle casistiche operative presenti nelle medie imprese, non è possibile pensare che i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali. Pertanto, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un’autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale.
- eDotto.com – Edicola del 14 ottobre 2017 - Oic 11 La bozza della revisione online – Moscioni
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