Offerta cumulativa Prelazione entro termini

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Offerta cumulativa Prelazione entro termini

Laddove il locatore comunichi al conduttore una concreta offerta di acquisto dell’immobile locato ricevuta da terzi, invitandolo ad esercitare o meno la prelazione ai sensi dell’art. 38 Legge n. 392 del 1978, e la comunicazione sia completa delle indicazioni relative alle condizioni contrattuali, oltre a contenere tutti gli elementi necessari per valutare la convenienza dell’eventuale esercizio della suddetta prelazione, questa deve essere esercitata dal conduttore entro i termini previsti per legge, pena la decadenza.

E ciò anche qualora l’offerta ricevuta dal locatore si riferisca ad una pluralità di immobili e sia condizionata all'acquisto contestuale di tutti tali immobili, laddove il conduttore ritenga comunque che la vendita abbia natura cumulativa e non escluda quindi la sua facoltà di esercizio della prelazione stessa, in tal caso eventualmente limitando tale esercizio al solo immobile locato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, sancendo, nella specie, la validità della comunicazione circa l’offerta di acquisto effettuata dal locatore al conduttore, affinché potesse esercitare il diritto di prelazione.

Vendita cumulativa Compatibile con prelazione

Puntualizza in proposito il Collegio che, nonostante, nella specie, l’offerta formulata da terzi interessati all'acquisto avesse per oggetto anche un altro immobile di proprietà dei locatori, con il primo confinante, e fosse condizionata all'acquisto contestuale di entrambi, non può ravvisarsi, nel caso de quo, un’ipotesi di vendita c.d. in blocco, tale da escludere la stessa sussistenza del diritto di prelazione legale da parte del conduttore.

La vendita in questione va invece considerata di tipo cumulativo, come tale compatibile con il suddetto diritto di prelazione.

Da tale premessa – conclude la Corte con sentenza 12536 del 17 giugno 2016 – discende dunque, anche logicamente, la idoneità della contestata comunicazione a consentire l’esercizio della prelazione, anche limitatamente al solo immobile locato e quindi la sua piena validità ai fini del decorso del termine ex art. 38 comma 2 Legge 392 del 1978. 

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