Occupazione giovanile stabile, sgravio contributivo fino a 48 mesi
Pubblicato il 07 gennaio 2021
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Con la legge di bilancio 2021 vengono incentivate le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti con meno di trentasei anni di età che non abbiano avuto, nella loro vita lavorativa, precedenti assunzioni a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. La misura, che ricalca visibilmente la precedente formulazione contenuta nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 100 a 105 e 107, è pari al 100% della contribuzione a carico azienda, sino ad un massimo di trentasei mesi ed estesa a quarantotto mesi per le assunzioni in sedi aziendali nel Mezzogiorno, nel limite di importo massimo di 6.000 euro annui.
Caratteristiche dell'esonero
Il nuovo esonero previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rivolto alle assunzioni di giovani under 35 che non siano stati occupati, nel corso dell'intera vita lavorativa, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Invero, la novella legislativa contenuta nel comma 10 della legge di stabilità per l'anno 2021, pur modificando diversi parametri della precedente disposizione sull'incentivo strutturale per l'assunzione dei giovani contenuta nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205, non deroga alla previsione contenuta dal comma 101 della manovra finanziaria istitutiva che identifica tra i soggetti agevolabili coloro che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L'incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati anche non imprenditori (associazioni, fondazioni, organizzazioni sindacali, studi professionali, etc) ovvero ai c.d. Enti Pubblici Economici e non economici e le aziende private a partecipazione pubblica (Circolare INPS 2 marzo 2018, n. 40), per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 di giovani che alla data della predetta assunzione o trasformazione agevolata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, ivi intesi 35 anni e 364 giorni.
Il richiamo al comma 100, della predetta legge finanziaria per l'anno 2018, relativo alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti esclude dall'esonero in trattazione:
- i rapporti di lavoro con i dirigenti;
- i rapporti di apprendistato professionalizzante;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i rapporti di lavoro intermittente o occasionale.
Diversamente, come da consolidata prassi amministrativa, l'esonero contributivo è applicabile ai rapporti a tempo indeterminato instaurati in attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001 ovvero a scopo di somministrazione, ancorché venga resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Ciò assunto, come già indicato nella precedente Circolare INPS 2 marzo 2018, n. 40, l'incentivo non spetterà ove il prestatore di lavoro sia stato (nella sua vita lavorativa) confermato in servizio a seguito del periodo formativo tipico del rapporto di apprendistato. Tale previsione appare confermata dal comma 13, art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui l'incentivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, non si applica alle prosecuzioni di contratto.
Altresì, a parere di chi scrive, le eventuali assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente non precludono l'accesso all'esonero contributivo in trattazione.
Misura dell'incentivo
Nei termini riformulati dal comma 10, per il biennio 2021-2022 vengono raddoppiate la percentuale di contribuzione a carico azienda oggetto di sgravio (100%) ed il conseguente limite di importo massimo fruibile (euro 6.000 su base annua), rimanendo ferma la riparametrazione del quantum in caso di rapporti a tempo parziale e l'applicazione su base mensile (in attesa di conferma da parte dell'Istituto previdenziale).
Pertanto, nei rapporti a tempo pieno la soglia massima sarà pari a:
- 6.000 : 12 = 500,00 euro - mensili;
- 500 : 31 = 16,12 euro - giornalieri.
Per quanto concerne la contribuzione agevolabile sono esclusi, oltreché i premi ed i contributi dovuti all'INAIL, i c.d. contributi minori ed in particolare:
- i contributi, ove dovuti, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, espressamente esclusi dall'art. 33, comma 4, della medesima disposizione legislativa;
- i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 18, Legge 23 dicembre 2000, n 388.
- la contribuzione non avente natura previdenziale ma concepita allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Ai sensi del successivo comma 11, l'esonero contributivo è esteso a quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, Basilicata, Campania, Calabria e Sardegna.
Condizioni di fruizione
Per la fruizione dell'incentivo dedicato alle nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022, il comma 12 della legge di bilancio 2021 aggiunge un ulteriore requisito ai principi generali in materia di fruizione degli incentivi ex art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed al rispetto delle previsioni dell'art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 26 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che il datore di lavoro:
- non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966) ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4, 5 e 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- non deve procedere, nei nove mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti per i medesimi motivi indicati al punto precedente nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.
Si rammenta che, in ossequio ai principi generali in materia di fruizione delle agevolazioni contributive, l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. cambi appalto) o nei casi di violazione del diritto di precedenza esplicitato secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro (Interpello n. 7/2016) ovvero qualora vi sia in corso una sospensione dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione delle assunzioni di lavoratori inquadrabili in livelli diversi da quelli posseduti dai lavoratori sospesi o destina ti ad unità produttive non oggetto di sospensione.
L'incentivo è, altresì, subordinato al rispetto degli obblighi contributivi e normativi, anche relativamente alle condizioni di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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