Obbligo per le Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato

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Obbligo per le Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato

Con il comunicato del 29 ottobre 2022, prot. n. 6991, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) fornisce chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi al nuovo obbligo formativo previsto dal Nuovo Regolamento delle Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, entrato ufficialmente in vigore a partire dal 1° ottobre 2022.

Formazione

Il CNO fornisce alcune indicazioni in merito alla formazione dei Commissari nonché al corretto computo dei crediti in relazione all’anno solare in corso.

ATTENZIONE: Con riferimento ai componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti, il nuovo Regolamento prevede l’obbligo di effettuare almeno 4 ore di formazione specifica sui procedimenti e le funzioni previste dal Regolamento, per ciascun anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Diversamente, il vecchio Regolamento (in vigore fino al 30 settembre u.s.), prevedeva che i predetti componenti avevano l’obbligo di effettuare almeno 24 ore di formazione nel primo anno ed almeno 16 per ciascun anno successivo.

Per poter maturare il corretto computo dei crediti formativi richiesti, a decorrere dal 1° ottobre 2022 sarà necessario riproporzionare in dodicesimi le ore di formazione, come segue a titolo esemplificativo:

  • dal 1° gennaio al 30 settembre i commissari sono tenuti a svolgere almeno 18 ore di formazione nel primo anno e almeno 12 per gli anni successivi;
  • dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’obbligo formativo sarà pari ad un solo credito da maturare in relazione al programma.

ESEMPIO: Un commissario, in carica da più anni, nell’anno 2022 dovrà maturare 13 crediti, di cui almeno 1 nelle materie relative “ai procedimenti e alle funzioni previste dal Regolamento”.

Accedendo all’area riservata alla “Formazione per i Consigli provinciali” del sito della Fondazione Studi, i Componenti delle Commissioni potranno visionare specifici video corsi rivolti alla formazione.

Le richieste di accreditamento di eventi formativi dovranno pervenire al Consiglio Nazionale esclusivamente in relazione “ai procedimenti e alle funzioni previste dal Regolamento”.

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