Obbligo di permanenza domiciliare e CIG, le indicazioni INPS
Pubblicato il 25 gennaio 2021
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Con il messaggio del 25 gennaio 2021, n. 304, l'Istituto previdenziale fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall'autorità pubblica per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.
In particolare, per i lavoratori interessati da provvedimenti di contenimento o divieto di allontanamento e che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza di ordinanze amministrative adottate dalle autorità pubbliche, prima dell'entrata in vigore del Decreto Agosto, che non siano già stati beneficiari di una diversa domanda di CIGO, CIGD, ASO o CISOA, i datori di lavoro potranno presentare una domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale utilizzando la specifica causale "Covid-19 - Obbligo permanenza domiciliare" per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e relativamente alla durata dei provvedimenti amministrativi restrittivi, fino ad un massimo di 4 settimane per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e venti giornate per la CISOA.
In particolare, si rammenta che le Regioni coinvolte dalla norma in commento sono esclusivamente: Emilia-Romagna; Lombardia e Veneto.
Come indicato dalle istruzioni dell'Istituto Previdenziale, le istanze di accesso dovranno essere corredate da una autocertificazione ex art. 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i lavoratori beneficiari della domanda non hanno effettivamente prestato attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dall'autorità pubblica ed indicandone gli estremi (allegato 1, al messaggio INPS).
Per quanto concerne la nuova causale "Covid-19 - Obbligo permanenza domiciliare", i nuovi codici evento sono:
- "62" per i trattamenti CIGO;
- "35" per l'assegno ordinario del FIS ovvero degli altri Fondi di solidarietà;
- "33197" per i trattamenti CIGD;
- "14" per i trattamenti CISOA.
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