Obbligo di contributi dal contratto di lavoro

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Le norme attualmente in vigore non fanno coincidere il “contratto di soggiorno per lavoro” con il “contratto di lavoro”. Ne è prova la circostanza che il datore è tenuto alla stipula del contratto con l’extracomunitario entro sei mesi a partire dalla data di rilascio, da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, del nulla osta al lavoro subordinato. E’, perciò, possibile che il contratto di lavoro porti una data successiva al contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di primo ingresso in Italia. L’obbligo contributivo decorre così dalla data di inizio del rapporto indicata nel contratto. Precisazioni, queste, che provengono dal messaggio Inps n. 8737 del 15 aprile 2008.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 54 – ExtraUe, denunce Inps ritardate – Leonardi

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